Mutui, inadempienza a 18 mesi - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
8 anni ago
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E’ da intendersi come inadempiente il mutuatario moroso per almeno 18 rate. L’immobile, in caso di inadempimento, potrà essere messo in vendita esclusivamente dopo la sottoscrizione di un atto di disposizione da parte del cliente a favore della banca. La valutazione della casa non dipenderà dall’istituto di credito, ma sarà effettuata da un perito indipendente nominato dal tribunale. La normativa sull’inadempimento, infine, non si applicherà ai contratti già in essere, neanche in caso di surroga. Ultima nota: il riconoscimento del “patto marciano”, in cui il creditore diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia, allorché il debitore non adempie, ma è previsto l’obbligo che il bene stesso venga stimato da un terzo successivamente all’inadempimento e il creditore versi al debitore la differenza tra l’ammontare del credito e l’eventuale accertato maggior valore del bene. Convenzione, questa, non solo ammissibile, ma anzi vantaggiosa per il debitore, dal momento che l’espropriazione e la vendita coattiva del bene realizzano, di regola, un valore inferiore a quello effettivo del bene.

Alla base del decreto che recepisce la direttiva europea 2014/17/Ue vi sono infatti tre intenti: in primo luogo, completare la disciplina del Testo unico bancario con nuovi obblighi di trasparenza del finanziatore e informativa al cliente; in secondo luogo, concedere una moratoria di 6 mesi al debitore coinvolto in un processo esecutivo; infine, codificare il cosiddetto «patto marciano», confermando però il divieto (ex art. 2744 cc) del patto commissorio.

Fonte Italia Oggi

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