Modello 730/2016 2.0: Le novità in materia di oneri detraibili - Professionistimpresa

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8 anni ago
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Spese di istruzione
La Legge n. 107/2015 ha apportato alcune modifiche all’art. 15 del Tuir a decorrere dal 16 luglio 2015; in particolare:
– è stata sostituita la lett. e) ed è prevista la detraibilità nella misura del 19% della spesa sostenuta per “la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali”;
– è stata inserita la lett. e) bis che prevede la detrazione del 19% per “le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”.
Per le spese universitarie, pertanto, a partire dall’anno d’imposta 2015 sarà possibile portare in detrazione nel modello 730/2016:

– l’intera spesa sostenuta nell’anno 2015 per la frequenza di università statali;
– per le università non statali, la spesa detraibile sarà determinata in misura non superiore a quella stabilità annualmente da ciascuna facoltà con specifico decreto che per l’anno 2015 dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016.
Per quanto riguarda invece le altre spese di istruzione (non universitarie) è confermata la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria del sistema nazionale di istruzione, nel limite di 400 euro annui.

Spese funebri
La Legge di Stabilità 2016 ha modificato l’art. 15 co. 1 lett. d) del Tuir che disciplina la detraibilità delle spese funebri disponendo che siano detraibili “le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse”.
La nuova disposizione trova applicazione già a decorrere dal periodo d’imposta 2015; fino all’anno 2014 la detrazione per le spese funebri era prevista solo per la morte di familiari indicati nell’art. 443 del c.c., quindi coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, gli adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali per un importo massimo di spesa di euro 1.549,37 per ciascun decesso, eventualmente da ripartire tra i soggetti che abbiano sostenuto la spesa.
Con la modifica normativa a decorrere dal 2015 saranno quindi detraibili le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse, mentre l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore ad euro 1.550, anche se più soggetti sostengono la spesa.

Erogazioni liberali alle ONLUS
La Legge di Stabilità 2015 ha elevato ad euro 30.000 annui (da euro 2.065) l’importo massimo su cui poter beneficiare della detrazione del 26% per le erogazioni liberali alle ONLUS.

Erogazioni liberali in favore dei partiti politici
La detrazione del 26% già prevista per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013 e alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell’iscrizione al registro e dell’ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell’esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici (per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro), è stata estesa anche ai versamenti effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Altre detrazioni
Infine sono state prorogate anche per l’anno 2015 le detrazioni:
– del 50% per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare non superiore a 10.000 euro;
– del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
– del 65% per le spese relative agli interventi per l’adozione di misure antisismiche.
Nell’ambito delle spese per interventi di risparmio energetico viene invece riconosciuta a partire dall’anno 2015 la detrazione del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Fonte: Agenzia delle Entrate

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