Modello Unico 2017 diventa Redditi - Professionistimpresa

by Professionistimpresa
7 anni ago
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Modello Unico 2017 diventa Redditi. Cambia nome e sono previsti quattro diversi modelli di dichiarazione, ognuno da compilare ed inviare da parte della specifica categoria di contribuente.

Il nuovo modello Redditi 2017, meglio conosciuto come Unico è la dichiarazione unificata compensativa necessaria per dichiarare i redditi di persone fisiche; ovvero:

  • soggetti che percepiscono redditi di terreni;
  • fabbricati;
  • lavoro dipendente;
  • lavoro autonomo occasionale o continuativo;
  • d’impresa;
  • di pensione;
  • altre tipologie di reddito.

A comunicare la novità e il cambio di nome del modello Unico 2017 è l’Agenzia delle Entrate. Con la pubblicazione della bozza Irap 2017 ha illustrato ai contribuenti di cosa si tratta e nello specifico quali saranno i quattro modelli Redditi 2017 che bisognerà compilare e presentare.

Soltanto una delle novità fiscali in partenza dal 2017 e, per quel che riguarda dichiarazioni e adempimenti fiscali sarà un anno di importanti cambiamenti. A tal proposito ricordiamo che oltre al cambio di nome del modello Unico, con le recenti modifiche al calendario fiscale. La scadenza dei versamenti da dichiarazione dei redditi è stata spostata al 30 giugno e che invece, per quel che riguarda la presentazione del modello Unico 2017 – Redditi la scadenza ordinaria del 30 settembre, che cade di sabato, slitterà al 2 ottobre.

Non si tratta dell’unica modifica al calendario fiscale degli adempimenti e tra le importanti novità l’addio al tax day del 16 giugno. La posticipazione all’ultimo giorno utile del mese di alcuni adempimenti, tra cui appunto il versamento delle imposte da dichiarazione dei redditi.

Vediamo come cambia il modello Unico 2017 – Redditi e quali i quattro modelli che bisognerà compilare ed inviare entro il 2 ottobre 2017.

Modello Unico 2017 cambia nome: sarà Redditi. Ecco le novità

L’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione delle bozze dichiarazione Irap 2017 ha comunicato che per la prossima dichiarazione dei redditi bisognerà dire addio al vecchio modello Unico.

Il modello Redditi 2017 e riferito al periodo d’imposta 2016 prenderà il posto di Unico; un cambio di nome che comporterà anche il conseguente adeguamento dei dichiarativi relativi alle diverse tipologie di contribuenti.

Il modello Redditi 2017 sarà così suddiviso:

  • modello Redditi PF per le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche;
  • modello Redditi SC per le dichiarazioni delle società di capitali;
  • modello Redditi SP per le dichiarazioni delle società di persone;
  • modello Redditi ENC per le dichiarazioni degli enti non commerciali.

I contribuenti dovranno predisporre la compilazione del modello Redditi 2017 di interesse. Nel frontespizio sarà indicato, oltre all’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche il periodo d’imposta di riferimento.

Così nel modello Redditi 2017 sarà indicato l’anno d’imposta, ovvero a titolo di esempio “modello Redditi PF 2017 – periodo d’imposta 2016”.

La novità comunicata dall’Agenzia delle Entrate è contenuta nella sezione dati del contribuente della bozza modello Irap 2017. Per quanto riguarda l’imposta sui redditi delle attività produttive è stato illustrato cosa cambia.

Abbiamo dedicato un articolo apposito al nuovo modello Irap 2017, contenente la bozza della dichiarazione pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito un sunto delle principali novità e quali sono i cambiamenti previsti.

Modello Unico 2017 cambia nome: sarà Redditi. Le novità modello Irap

Non soltanto il nuovo modello Redditi 2017, il vecchio Unico relativo al periodo d’imposta 2016. Novità interesseranno anche il modello Irap 2017 ma questa volta non si tratta soltanto di un cambio di nome.

Il modello Irap 2017 pubblicato in bozza dall’Agenzia delle Entrate è stato aggiornato in seguito alle novità inserite con la Legge di Bilancio 2017. Cosa cambia? In sintesi le novità riguardano:

  • esenzione Irap 2017 imprenditori settore agricolo e pesca;
  • dichiarazione integrativa a favore, art. 5 decreto fiscale 193/2016;
  • più deduzioni forfettarie per contribuenti di minori dimensioni.

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