Spesometro 2017 - Professionistimpresa - Istruzioni Agenzia delle Entrate

by Professionistimpresa
7 anni ago
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Spesometro 2017 istruzioni Agenzia Entrate, novità e informazioni sull’obbligo dei contribuenti di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA superiori a 3.600 euro.

Si ricorda che lo spesometro è entrato in vigore con specifico provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012), sta definendo propri in questi giorni le modalità di applicazione del c.d. Spesomentro 2.0 come strumento di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva.

Nello specifico, il modello polivalente ai fini di dichiarazione assume le vesti di un tracciato record con il quale, il soggetto obbligato deve indicare analiticamente le fatture per singolo cliente o fornitore, ovvero, di un elenco clienti e fornitori 2017.

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre scorso, è entrato in vigore il nuovo Spesometro 2017 comunicazione IVA trimestrale anziché annuale, per cui i contribuenti dovranno procedere all’adempimento entro specifiche scadenze che illustrremo nei prossimi paragrafi.

Sempre nel 2017, però scade un altro adempimento quello dello Spesometro 2017 anno 2016 la cui scadenza invio elenco clienti fornitori, continua ad essere il 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’IVA mensile e 20 aprile per quelli trimestrali. 

Riassumendo: nel 2017, i contribuenti tenuti allo Spesometro, si troveranno a fare i conti con parecchi adempimenti, in quanto dovranno inviare il consueto Spesometro 2017 per comunicare le operazioni effettuate nel 2016 e la Comunicazione IVA trimestrale per comunicare quelle del 2017.

 

Nuovo Spesometro trimestrale 2017 Legge di Bilancio:

Secondo le ultime novità introdotte dal decreto legge 193/2016 collegato alla nuova Legge di Bilancio 2017, a partire dal 1° gennaio 2017, è entrato in vigore un nuovo strumento in dote all’Agenzia delle Entrate, ossia, il nuovo spesometro trimestrale 2017, ovvero, la comunicazione IVA trimestrale.

Come funziona il nuovo spesometro? I soggetti passivi IVA, a partire dalle operazioni effettuati dal 1° gennaio, sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, ogni 3 mesi, la comunicazione trimestrale IVA 2017 contenente tutte le fatture emesse e ricevute, e dei dati inerenti l’IVA a credito e quella a debito.

Con l’introduzione del nuovo spesometro 2017 trimestrale articolo 4 del decreto legge, entra in vigore anche un altro meccanismo di verifica e controllo fiscale in tempo reale su tutti i soggetti che provvedereanno a comunicare i dati IVA ogni 3 mesi.

In questo modo, l’Agenzia, saprà al massimo in 2 settimane dall’invio della comunicazione IVA trimestrale e della comunicazione liquidazione periodica IVA, quanti hanno versato l’IVA dovuta e quanti no.

Per sapere in dettaglio come funziona nuovo spesometro trimestrale 2017, leggi il nostro articolo di approfondimento.

 

Spesometro trimestrale 2017 scadenza comunicazione IVA e dati liquidazione periodica:

A partire dallo Spesometro trimestrale 2017, è previsto l’obbligo da parte dei contribuenti di inviare 2 comunicazioni ogni 3 mesi, all’Agenzia delle entrate.

Nello specifico, la comunicazione trimestrale è composta da 2 comunicazioni:

1) Comunicazione IVA trimestrale 2017 , le cui scadenze sono:

  • Comunicazione IVA trimestrale 2017 scadenza 1° e 2° trimestre: entro il 25 luglio 2017.
  • Comunicazione spesometro trimestre 3°: luglio, agosto e settembre: scadenza 30 novembre 2017;
  • Comunicazione spesometro trimestre 4°: ottobre, novembre e dicembre: scadenza 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018, le scadenze spesometro trimestrale, saranno 30 maggio, 16 settembre, 30 novembre e febbraio dell’anno successivo.

2) Comunicazione liquidazione periodica IVA 2017 scadenza:

  • entro ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine del trimestre.

Spesometro trimestrale sanzioni 2017: 

Sanzioni Spesometro trimestrale 2017: i contribuenti che omettono l’invio della comunicazione IVA trimestrale o dei dati di liquidazioni periodiche IVA, sono sanzionati con le seguenti sanzioni:

  • Omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi ad ogni fattura: sanzione minimo 2 euro per fattura ad un massimo di 1.000 euro a trimestre (*)
  • Omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche: sanzione minimo 500 euro a massimo 2.000 euro (*).

*La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

 

Abolizione spesometro 2017 con la fatturazione elettronica:

Come funziona lo Spesometro 2017 fattura elettronica? Nel Consiglio dei Ministri n. 60 del 21 aprile dello scorso anno, sono stati approvati 3 decreti in attuazione alla delega fiscale n. 23 del 2014 circa le semplificazioni fiscali previste sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA con il cd. Spesometro e di controllo delle cessioni di beni per chi utilizza la fatturazione elettronica.

Tra queste misure di semplificazioni, volte ad incentivare la riduzione di alcuni adempimenti fiscali e contabili a carico dei contribuenti, c’è appunto la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che utilizzano la fattura elettronica, che ricordiamo essere facoltativa per chi non ha rapporti con la PA ed obbligatoria per chi effettua cessioni di beni, servizi e forniture con tutte le Ammnistrazioni Pubbliche.

Tali soggetti, a partire dal 1° gennaio 2017, potranno decidere di trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute, attraverso un nuovo strumento online gratuito che verrà messo a disposizione dei contribuenti già a partire dal 1° luglio, chiamato Sistema di Interscambio SdI, già utilizzato per l’invio della fatturaPA. La scelta opzionale, dovrà essere comunicata all’Agenzia a partire dal 1° gennaio e sarà valida per 4 anni, comunque revocabile o rinnovabile ogni 5 anni.

Quali sono i vantaggi Spesometro 2017 fattura elettronica? Per le imprese e i soggetti che utilizzeranno la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2017 i vantaggi sono: 

  • Abolizione Spesometro 2017: l’obbligo di comunicare per via telematica la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA con lo Spesometro. Esonero spesometro 2016 – 2017 per chi sceglie la fattura elettronica: L’art. 50-bis del d.l. n. 69/2013, c.d. Decreto Fare, convertito in l. n. 98/2013, ha esonerato dagli adempimenti dello Spesometro, i titolari di partita IVA che optano per la fattura elettronica, per la trasmissione quotidiana all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle fatture emesse e ricevute e dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione.
  • Abolizione della Comunicazione operazioni black list.
  • Elenco degli acquisti intracomunitari di beni (intrastat acquisti).
  • Elenco riepilogativo dei servizi intracomunitari ricevuti (Intrastat servizi ricevuti). 

Altra novità che verrà introdotta dal 1° gennaio 2017 riguarda una semplificazione per la grande distribuzione e gruppi di impresa, ed ora estesa anche per i commercianti al minuto, di poter registrare ed trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia, eliminando così l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, e utilizzare per le stesse finalità il nuovo scontrino digitale.

 

Spesometro 2017 anno 2016:

Soggetti obbligati a presentare l’elenco clienti e fornitori:

I contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono tutti i Fornitori e Clienti che hanno compiuto nel corso dell’anno precedente, operazioni ai fini dell’Iva pari a o superiori a 3.600 euro in quanto soggetti passivi di Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi sul territorio italiano.

Soggetti obbligati alla comunicazione:

  • Società di persone.
  • Società di fatto che esercitano attività commerciale.
  • Società di capitali.
  • Società consortili.
  • Società cooperative e di mutua assicurazione Imprese individuali.
  • Esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata.
  • Imprese familiari ed aziende coniugali.
  • Imprese agricole di cui all’art. 2135 del C.c.
  • Enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale.
  • Società estere rappresentate in Italia.
  • Stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
  • Soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA.
  • Rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.
  • Esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive.
  • Curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa circolare n. 24/E del 30.05.2011.
  • Contribuenti in regime di contabilità semplificata ma non in regime dei Minimi.
  • Enti non commerciali: rientrano tra i soggetti obbligati all’invio della comunicazione, per le sole operazioni rilevanti ai fini IVA, se invece le fatture passive sono riferibili ad acquisti che riguardano attività istituzionali e commerciali, l’obbligo si ritiene assolto con l’invio degli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali.

    Qualora per l’associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all’attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l’attività istituzionale, è possibile comunicare l’intero importo della fattura. Riguardo alle spese di elettricità, gas, acqua, telefono degli enti non commerciale intese come oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione.

  • A partire dallo spesometro 2014, per effetto della Legge di Stabilità, sono obbligati alla comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA mediante modello polivalente i Piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7 mila euro di vendite l’anno.
  • Associazioni e Enti associative sportive dilettantistiche: che pur avvalendosi del regime agevolato forfetario previsto dalla Legge 398/91 sono tenute alla comunicazione limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali. 

    Le ASD con opzione per la 398/91 pertanto inviano solo i dati delle fatture emesse per pubblicità e sponsorizzazioni come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, tali associazioni anche se non sono obbligate alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. 

     

Soggetti esclusi dallo Spesometro:

  • Pubblica Amministrazione: esonerata dall’obbligo per la comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA, spesometro;
  • Contribuenti Regime dei Minimi e nel regime Forfettario;
  • Commercianti al minuto e tour operator solo se operazioni inferiori a 3.000 euro;
  • Soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria;
  • Non residenti con stabile organizzazione in Italia.

 

Quali operazioni vanno comunicate?

Le operazioni che vanno comunicate sono:

  • Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA – clienti;
  • Operazioni ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta – fornitori;
  • Operazioni rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA  – consumatori finali, imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. 

Limiti importo operazioni da comunicare che non hanno obbligo emissione fattura nello Spesometro 2016: Per le Operazioni per le quali non vi è l’obbligo di emettere la fattura, come per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio, il limite è: importo pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’imposta applicata, Se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché, ad esempio, le operazioni sono documentate tramite ricevuta o scontrino fiscale), il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

 

Operazioni escluse dallo Spesometro:

Sono escluse da obbligo di comunicazione Spesometro le operazioni effettuate nell’anno precedente che hanno riguardato:

  • Importazioni;
  • Esportazioni: dirette, comprese le triangolazioni, di cui all’art.8 c.1 DPR 633/72;
  • Cessioni di Beni e Prestazioni di Servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
  • Operazioni fuori campo IVA;
  • Operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera). 

     

Operatori finanziari: acquisti e pagamenti effettuati con Pos:

Gli operatori finanziari obbligati a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative all’anno 2015 in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere all’invio dello Spesometro POS entro il 2 maggio 2016.
Questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate che ha prorogato la scadenza dell’obbligo di comunicazione dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica. 

In detta comunicazione, gli operatori finanziari devono indicare il codice fiscale dei soggetti con i quali si è stipulato un contratto di installazione ed utilizzo POS e il codice identificativo di ciascun terminale. Le modalità di comunicazione degli acquisti e pagamenti effettuati con Pos Spesometro, è esclusivamente per via telematica sia che venga effettuata direttamente dal contribuente che da intermediari abilitati, utilizzando lo specifico software compilazione spesometro Agenzia delle Entrate.

Pertanto, le categorie di contribuenti che hanno l’obbligo di comunicare dette operazioni rilevanti IVA con POS, entro il 2 maggio 2016, sono gli Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari e società fiduciarie.

 

Operazioni rilevanti ai fini Iva: quali sono?

Lo Spesomentro, introdotto con l’articolo 21 del dl 78/2010 e modificato con dall’art. 2, comma 6, del dl 2 marzo 2012, n. 16 e pubblicato nella G.U. 52, prevede l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, di tutte le operazioni rilevanti ai fini d’Iva effettuate nel corso dell’anno precedente, devono essere comunicate entro il 20 aprile, sia per i contribuenti che liquidano l’Iva mensile che trimestrale, mentre al 2 maggio per gli operatori finanziari che devono comunicare operazioni pagate con strumenti elettronici sopra i 3600 euro.

 

Spesometro split payment Pubblica amministrazione:

Con il provvedimento prot. 2013/128483 esclusione Spesometro Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che sono esclusi dalla comunicazione per l’anno 2012 e 2013:

  • Stato
  • Regioni
  • Province
  • Comuni
  • altri organismi di diritto pubblico

Pertanto, in base a tale nuovo provvedimento, la Pubblica Amministrazione, è stata esclusa dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per gli anni 2012 e 2013 mentre rimane l’obbligo per il 2014 di comunicazione delle sole operazioni non documentate da fattura elettronica.

Successivamente il nuovo provvedimento Spesometro modifica i due precedenti, del 5 novembre 2013 e del 2 agosto 2013, per cui anche le Pubbliche Amministrazioni sono esonerate dalla comunicazione delllo spesometro perché già coinvolte in nuove procedure come lo split payment.

Spesometro Split Payment: anche per quest’anno la PA è esonerata dall’invio dello spesometro 2016, come da comunicazione ufficiale Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2016, grazie alla fattura elettronica PA e split payment.

 

Software Spesometro Agenzia delle Entrate compilazione:

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile, il software per la compilazione modello polivalente per inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva delle operazioni con i Paesi Black list e gli acquisti effettuato con San Marino.

Il modello comunicazione polivalente, è stato approvato con specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, ed è il modulo che consente di verificare la conformità dei file da trasmettere.

Il software gratuito ai fini di comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA va utilizzato anche per le operazioni con Paesi Black List e acquisti con San Marino, ed è scaricabile gratuitamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate: Software Spesometro Agenzia delle Entrate.

Il nuovo modello di comunicazione polivalente, con le relative istruzioni especifiche tecniche sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, e sono validi per la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list e gli acquisiti da parte degli operatori commerciali con residenza in Italia da San Marino.

Spesometro istruzioni compilazione Agenzia delle Entrate

Spesometro modello polivalente paesi black list e acquisti da San Marino.

 

Istruzioni Agenzia delle Entrate compilazione Spesometro 2017:

Secondo le istruzioni Agenzia delle Entrate per lo Spesometro, ai fini di comunicazione delle operazioni ai fini Iva che superano per i soggetti obbligati, la soglia del limite di 3.000 euro ( es. le agezie di viaggio) e 3.600 euro deve avvenire per via telematica all’Agenzia delle Entrate mediante il servizio telematico Fisconline e Entratel, previa elaborazione e compilazione con il software messo a disposizione dell’Agenzia.

Per la compilazione e la trasmissione telematica del modello, i soggetti obbligati alla comunicazione possono utilizzare il software gratuito dell’Agenzia che consente di installare l’applicazione e il programma sul proprio pc e procedere alla compilazione guidata del file e la verifica finale con la relativa procedura di controllo.

Fatture con Soggetti privati: Se le operazioni vengono effettuate con soggetti privati, il codice fiscale deve essere formalmente corretto, pena l’inamissibilità della comunicazione. Vanno escluse tutte le operazioni effettuate nei confronti di privati anche sopra la soglia limite se il relativo pagamento avvenga mediante moneta elettronica, ossia, carta di credito, debito o prepagate in quanto si tratta di operazioni tracciabili.

Fatture reverse charge: L’obbligo di comunicazione sussiste per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, ove, l’Iva non compare in fattura poiché è assolta dal committente, se l’importo supera i € 3.600. In tutti i casi in cui l’intestatario dei documenti ai fini IVA è diverso dal reale fornitore, occorre indicare il nominativo effettivo.

Fatture split payment (art. 17-ter D.p.r. 633/72), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario.

Fatture di leasing e Noleggio Auto: Gli operatori finanziari che utilizzano contratti di beni in leasing o a noleggio sono obbligati ad inviare la comunicazione per lo Spesometro con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima. Sono esonerati dall’obbligo invece i prestatori, in quanto le operazioni da loro effettuate sono oggetto di monitoraggio all’Agenzia ai sensi dell’art. 7, del D.P.R. n. 6.

Fatture con sconto: Nel caso di fatture emesse con sconto condizionato, finanziario o per pronta cassa, l’operazione da dichiarare sarà data dall’ammontare effettivamente incassato dal cedente o dal prestatore e, dunque, quello al netto dello sconto, nel caso di pagamento nei termini previsti, oppure quello lordo, se il pagamento avviene successivamente o, comunque, non è ancora avvenuto a tale data.

Fattura cointestata: La fattura cointestata deve essere comunicata da ognuno dei cointestatari, nel caso in cui la quota di ognuno sia inferiore a 3.600 euro dovrà essere indicata la modalità di pagamento “importo frazionato”.

Fatture ricevute contribuenti minimi: I contribuenti minimi sono esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva ma tale esclusione può venire meno se nel corso dell’anno si conseguono ricavi o compensi superiori a € 30.000, si effettuano cessioni all’esportazione, si sostengono spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, se si superano le soglie consentite per l’acquisto di beni strumentali. In tali casi il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato. 

Spesometro e i Medici Convenzionati SSN: Le prestazioni rese da Medici e pediatri convenzionati col S.S.N. sono oggetto di comunicazione, poiché trattandosi di operazioni esenti da I.V.A. ex art. 10 D.P.R. 633/72 per le quali non è previsto il pagamento sono comunque soggette alla normativa Iva e quindi devono rientrare nel c.d. spesometro in quanto operazioni rilevanti ai fini Iva. Pertanto rientrano nel modello polivalente i compensi ASL relativi a: 

I compensi ASL del medico vanno inclusi nel modello – In generale, nel nuovo modello di “spesometro” vanno incluse le operazioni relative alle: 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; 

Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro 3.600 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.

Medici professionisti e spesometro: Nel caso in cui il medico, emetta fattura esente IVA per la prestazione in libera professione e riceva compensi Asl, deve presentare lo spesometro per entrambe le operazioni, in quanto come chiarito dal Ministero delle Finanze con la Risoluzione n. 501679 del 23 settembre 1975, i fogli di liquidazione delle competenze mensili rilasciati dalle Asl ai medici di base sono equiparati alle fatture. Pertanto il medico libero professionista è tenuto alla comunicazione di tutti i corrispettivi fatturati, ma anche delle somme ricevute dalla Asl, senza far riferimento alla soglia. 

 

Cosa indicare nello spesometro?

Per ogni operazione rilevante ai fini IVA, i soggetti interessati dall’obbligo di comunicazione dello Spesometro devono indicare:

  • N° partita IVA o il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
  • Importo delle operazioni effettuate, con la relativa imponibile e imposta, oppure, andrà specificato che si tratta di operazioni non imponibili o esenti
  • Per le operazioni per le quali non c’è obbligo di fattura, vanno riportati i corrispettivi comprensivi dell’IVA applicata
  • Per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, vanno indicati:
    • per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio all’estero
    • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e la sede legale.

       

Contratti di Energia Elettrica, Acqua, Gas e telefono

Lo Spesometro è obbligatorio anche per i Gestori di servizi di pubblica utilità che devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas e utenze telefoniche degli utenti privati che di società.

Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze gas: per ogni singola utenza per i contratti domestici e fino a 4 per le grandi utenze intese per contratti con previsione di consumi superiore a 100.000 mc/anno

Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze idriche: per i contratti in essere, è consigliato l’inserimento del valore 1 – utenza domestica

Limiti delle operazioni che devono essere comunicate per le Utenze telefoniche: indicazione di tutti i servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico. In merito alla telefonia mobile diviene oggetto di comunicazione il credito telefonico acquistato nel corso dell’anno.

Spesometro e Redditometro: differenze

  • Lo spesometro è uno strumento di lotta all’evasione fiscale e di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, introdotto dal Governo al fine di vigilare e prevenire tutte le azioni fraudolente nell’ambito delle operazioni IVA, come le false fatturazioni a tutte quelle operazioni di vendita tra più soggetti che simulano cessioni di beni e servizi comprese l’esportazioni intracomunitarie, il tutto finalizzato all’elusione del pagamento dell’Iva in modo che tali operazioni non vadano a comparire e “pesare” sul reddito dell’impresa o dei soggetti coinvolti.
  • Il redditometro è invece uno strumento ad hoc per confrontare sulla base di campioni standard di cittadini, distinti per nucleo familiare e area geografica il reddito o meglio la distanza (scostamento alto, medio e basso rischio) tra il reddito dichiarato da un contribuente X rispetto a quello stimato e ipotizzato dal Governo su 100 voci di spesa racchiuse in 7 macro categorie che vanno dalle auto, agli acqusiti, palestra, tasse universitarie, attraverso le quale il Fisco cerca di stimare il reddito presunto. Il contribuente, qualora si distacchi troppo dai coefficienti stimati viene invitato al contraddittorio per giustificare le spese effettuate e il reddito dichiarato. 

     

Scadenza Spesometro IVA 2017 anno 2016 contribuenti mensile e trimestrale:

La scadenza Spesometro 2017:

  • Scadenza 10 aprile per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente;
  • Scadenza 20 aprile per chi liquida trimestralmente l’IVA.

Se il modello polivalente viene presentato oltre tale data, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta nuovo ravvedimento Spesometro.

 

Spesometro proroga scadenza per i mensili:

Anno 2016: Già chiesta da molti operatori e associazioni di categoria, la proroga Spesometro per far slittare la scadenza dell’11 aprile per chi versa l’IVA mensilmente, 20 aprile per i soggetti tenuti alla comunicazione e che liquidano l’IVA trimestralmente e 2 maggio per gli operatori finanziari che dovranno  comunicare gli acquisti superiori a 3.600 euro effettuati tramite bancomat o carte di credito.

Spesometro proroga scadenza con un provvedimento in corso di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate che con il comunicato stampa dell’8 aprile 2016, ne anticipa il contenuto: l’invio delle comunicaizoni polivalenti con il cd. spesometro da parte dei contribuenti mensili è stato prorogato dall’11 aprile al 20 aprile 2016. Tale mini-proroga, si è resa necessaria a causa delle ultime modifiche apportate dall’Agenzia al sistema di autenticazione ai servizi telematici.

 

Spesometro commercianti al minuto, tour operator e agenzie di viaggio:

Per i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972 quindi commercianti al minuto e agenzie di viaggio e turismo, è previsto l’obbligo di comunicazione di tutte le fatture emesse, indipendentemente dall’importo ma il provvedimento, del 31 marzo dello scorso anno, dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto conto delle difficoltà per queste categorie di contribuenti, ed ha previsto l’obbligo di comunicare, le sole operazioni di importo unitario superiori a 3.000 euro, al netto Iva.

Inoltre in deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni fatturate, per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, è possibile indicare nella comunicazione polivalente il riferimento al “documento riepilogativo”, senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).

Spesometro commercianti al minuto agenzia viaggi turismo 

La deroga concessa l’anno scorso per questa categoria di contribuenti, non è al momemto stata prorogata dall’Agenzia delle entrate per il 2016, per cui a meno che di imminenti novità, i commercianti al minuto, agenzie di viaggio tour operator sono tenuti entro la scadenza di aprile (11 se mensili e 20 se trimestrali) alla comunicazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere nell’anno precedente alla dichiarazione, a prescindere dall’ammontare delle stesse.

Possibile una nuova deroga Spesometro? 

Si, secondo diversi rumor, l’Agenzia delle Entrate starebbe lavorando alla stesura finale di un provvedimento ad hoc, che consentirebbe alle imprese, l’esonero dello Spesometro 2016 per le operazioni rilevanti ai fini IVA minori di 3.600 euro lordi.

Analogo esonero anche per le pubbliche amministrazioni qualora dovessero emettere delle fatture.

A partire poi dal 2016, comunicazione 2017, il problema dovrebbe essere risolto con l’entrata a regime della fattura elettronica.

Esonero spesometro commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo
Commercianti al dettaglio e tour operator, senza obbligo di comunicazione operazioni rilevanti ai fini IVA se l’importo non supera la soglia dei 3mila euro. Anche quest’anno, pertanto, è prevista per queste due categorie di contribuenti, la stessa deroga dell’anno precedente

 

Ravvedimento Spesometro omesso o in ritardo: sanzioni e codice tributo f24

Per i soggetti obbligati alla compilazione e alla trasmissione telematica dello Spesometro che omettono, o ritardano o falsificano la Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è prevista una sanzione amministrativa disciplinata dalle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010 che prevede per la trasmissione della Comunicazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 compresa tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 2.065.

Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni e ritardi, di sanare la propria posizione debitoria con il Fisco ricorrendo all’istituto del ravvedimento Spesometro che prevede la sanzione ridotta a 1/8 del minimo (pari a 32,25 euro); in caso di definizione agevolata (art. 16, comma 3 o 17, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997), la sanzione è ridotta a 1/3 di quella irrogata.

Pertanto, nel caso in cui sia irrogata la sanzione in misura minima, la violazione può essere definita con il pagamento di 86 euro mentre nell’ipotesi in cui sia irrogata la sanzione in misura massima, con il pagamento di 688 euro.

Il versamento della sanzione ridotta, deve essere effettuato utilizzando il modello F24 codice tributo 8911.

È consentito, al contempo, la possibilità di sanare la posizione inviando una dichiarazione integrativa e sostitutiva che vada a correzione di quella originariamente originariamente trasmessa, nello specifico “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati“.

 

Esempi Pratici Spesometro

  • Esempio 1: un’azienda esegue una ristrutturazione di un immobile nel giugno dell’anno scorso anno, con un primo intervento di 3.000 euro regolarmente fatturato, e un secondo intervento per 1.500 euro di cui riceve fattura a dicembre. In questo caso i due interventi sono collegati tra di loro e pertanto deve essere fatta la comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’artigiano che ha eseguito i suddetti lavori.
  • Esempio 2: un privato acquista un pacchetto viaggio per un paese extra Ue presso un’agenzia turistica per 5.000 euro e paga 4000 euro con bancomat e 1000 euro in contanti, in questo caso l’agenzia avrà il compito di comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 20 aprile, la parte versata in denaro.
  • Esempio 3: Un’impresa richiede una riparazione su un’autovettura a settembre dello scorso anno, per un importo di 4.000 euro regolarmente fatturato dall’officina, in questo caso sia l’impresa-cliente e officina-fornitrice del servizio, devono effettuare la comunicazione entro il 20 aprile.

Sito di riferimento ufficiale: Agenzia delle Entrate Spesometro.

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